20 febbraio, 2006

La proposta di legge sulle unioni di fatto è un cavallo di troia per far passare ciò che la società non vuole




L'arcivescovo Chiaretti: «Un cavallo di troia per far passare ciò che la società non vuole»
Da Perugia Maria Rita Valli- Avvenire 08/02/2006

«Di fatto è la squalificazione del matrimonio tra un uomo e una donna così come previsto dalla Costituzione italiana ed è anche, nel suo minuzioso articolato, una sorta di mina devastante per la famiglia generatrice ed educatrice di vita umana, nucleo portante della società». Monsignor Giuseppe Chiaretti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, presidente della Conferenza episcopale umbra e vicepresidente della Cei, non usa mezzi termini nel commentare la proposta di legge sulle unioni di fatto approdata alla Commissione affari sociali del Consiglio regionale.
«È iniziata la gara indetta dal Consiglio europeo a chi arriva prima al traguardo della parificazione tra matrimonio e convivenze comunque formate e la Regione Umbria, a quanto pare, non solo vuole partecipare alla gara ma ambisce a questo primato», osserva monsignor Chiaretti. La Chiesa, accusano i detrattori, è interessata alla difesa dei propri privilegi. «La Chiesa - replica Chiaretti - come ha detto Papa Benedetto XVI difende questi valori non in nome della sua fede ma in nome della ragione per portare il suo contributo etico». La proposta di legge intende regolamentare le unioni di fatto tra "persone maggiorenni" senza ulteriori specificazioni e dunque anche le unioni omosessuali, che pure non sono mai esplicitamente citate. Una proposta che pare essere «un cavallo di troia per far passare in maniera surrettizia - dice Chiaretti -quello che non riesce a passare alla luce del sole perché c'è una opinione pubblica generalizzata che è ostile al riconoscimento delle unioni omosessuali». I dati statistici sulle convivenze, appena il 3,5% in Umbria, e le scarse se non nulle iscrizioni nei registri comunali delle coppie di fatto, fanno pensare che dietro a tanto impegno ci sia una ideologia e non un bisogno. «Io credo - riflette Chiaretti - che si debba contrapporre delle "visioni altre "del matrimonio e della famiglia rispetto a queste visioni che pretendono di sostituirli con queste aggregazioni. Tante precisazioni contenute nella legge danno il senso di una scimmiottatura del matrimonio perché se si vuol regolamentare tutti i diritti "come" per i coniugi e il nucleo familiare, allora perché proporre un'altra cosa rispetto al matrimonio?». Il presule tiene a precisare che la Chiesa non parla in difesa di propri interessi o per difendere la sua visione religiosa del matrimonio, quindi come sacramento. «La legislazione deve invece entrare nell'ambito del bene comune che è l'ambito della difesa del matrimonio tra un uomo e una donna per dare vita ad una famiglia che sia generatrice e quindi educatrice di vita in maniera che sia vita pienamente umana, responsabile, consapevole e socializzata nel modo migliore e quindi fattore di civilizzazione e di umanizzazione». Il dialogo dovrebbe dunque essere non solo possibile ma doveroso, poiché la difesa che la Chiesa fa del matrimonio tra uomo e donna nasce da una precisa «visione antropologica», non è legata alla sua teologia o peggio ideologia, ma «è legata alla corretta razionalità della persona».
Bisognerà, conclude Chiaretti, «che ci sia anche questo ascolto della voce della Chiesa che parla proprio perché la società possa essere aiutata in questo suo cammino. Diversamente quello che sembra un progresso diventerà un regresso, una involuzione e in questa maniera non si va molto avanti con la squalificazione del matrimonio».

1 commento:

umbriafamiglia ha detto...

Regione Umbria
Consiglio Regionale
ATTO N. 355
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3379 - Fax 075.576.3283
http://www.crumbria.il
e-mail: atti@crumbria.il
PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa dei Consiglieri GIROLAMINI, BRACCO, VINTI, CARPINELLI e DOTTORINI
"Disciplina delle unioni di fatto"
Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 3.2.2006
Trasmesso alla 111 Commissione Consiliare Permanente il 6.2.2006

Regione Umbria Consiglio Regionale
PROPOSTA DI LEGGE "DISCIPLINA DELLE UNIONI DI FATTO".

Relazione
Anche nel nostro Paese, come in tutti gli altri Paesi
occidentali, si è verificata negli ultimi decenni una
trasformazione significativa nei rapporti interpersonali
e nelle forme di convivenza.
Questa modificazione dei costumi necessita di
essere disciplinata per rispondere alle esigenze sia
delle persone sia della società. In particolare, c'è
bisogno di formalizzare modalità di convivenza tra
persone, che liberamente e consapevolmente hanno
scelto di vivere insieme. Convivenze che si trovano
senza garanzie e senza diritti, come quello di
subentrare nell'affitto della casa comune in caso di
morte del partner o quello di lasciare in eredità, fatti
salvi i diritti degli eredi legittimi, il proprio patrimonio
alla persona con cui si è condivisa l'esistenza o parte
di essa.
Questa divaricazione ha spesso dato vita anche a
casi discriminatori, l'ultimo dei quali, più
emblematico, è quello della signora Adele Farrillo,
compagna del regista Stefano Rolla, ucciso nella
strage di Nassirya, non ammessa alla cerimonia di
commemorazione alla presenza del Capo dello
Stato, in quanto convivente e non sposata, che
riafferma la necessità di garantire l'espansione dei
campi di scelta individuali e la realizzazione di quelle
condizioni materiali, sociali e giuridiche essenziali di
cui tutti i cittadini hanno diritto.
La presente proposta di legge, composta di 16
articoli, pur adottando un criterio gradualistico, si
pone pertanto l'obiettivo di disciplinare le convivenze
di fatto nella nostra Regione sul modello già in vigore
nella maggioranza dei Paesi dell'Unione Europea,
uniformandosi ai principi ricompresi nella Carta dei
Diritti Fondamentali proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.
È necessario porre tutti i cittadini stabilmente
conviventi nella condizione di essere liberi di
scegliere quale assetto conferire ai loro rapporti,
secondo il principio di uguaglianza giuridica e di pari
dignità stabilito anche dalla nostra Costituzione.
L'esigenza di riconoscere e formalizzare modalità di
convivenza tra persone non unite dal matrimonio,
attraverso una forma riconosciuta anche dalle
Regioni, risponde ad una domanda ormai presente e
diffusa anche in Umbria, al fine di consentire ai
cittadini scelte più libere nell'organizzazione della
propria vita, come quelle fatte dalle stesse persone
anziane, che, per ragioni pure economiche e di
solitudine, decidono di abitare insieme.
La convivenza di fatto fra due persone maggiorenni,
che questa proposta di legge definisce «unione di
fatto», obbedisce a regole precise e prevede la
stipula di un accordo che ha lo scopo di
predeterminare gli aspetti patrimoniali e non
patrimoniali e gli eventuali effetti in caso di
scioglimento dell'unione stessa.
Le disposizioni di carattere patrimoniale e non
patrimoniale possono, infatti, riguardare il periodo di
durata dell'unione, ma anche il periodo successivo
alla sua cessazione, con la previsione che se nulla è
detto in materia nell'accordo costitutivo, in caso di
scioglimento dell'unione, nulla è dovuto.
Tre sono le condizioni fondamentali perché sia valido
l'accordo fra due persone che decidono di dar vita ad
una unione di fatto: che le due persone siano
maggiorenni; che non siano unite in matrimonio tra
loro e con altre persone; che non abbiano stipulato
altri accordi per costituire un'unione di fatto.
L'articolato della legge non si propone, ovviamente,
di modificare la disciplina giuridica del matrimonio
così come attualmente regolata dalla legislazione
italiana, né intende influire sulla condizione giuridica
dei figli o sulla disciplina delle adozioni dei minori,
così come non intende modificare la concezione
positiva del matrimonio come scelta volontaria, libera e cosciente.
Contemporaneamente questa proposta di legge non
intende equiparare i componenti di una unione di
fatto ai coniugi, se non per particolari casi e
specificatamente a quelli relativi alla materia
successoria, ai diritti di abitazione, ai diritti e doveri di
assistenza, alla legislazione riguardante il lavoro e la
previdenza sociale, nonché all'applicazione delle norme penali.
La proposta di legge attribuisce un valore importante
all'accordo costitutivo, che è alla base dell'unione
stessa, oltre che alla questione dello scioglimento
dell'unione, sia quando lo scioglimento è proposto da
un solo contraente sia quando è proposto da
entrambi. A questo proposito si prevede, infatti, che
dal momento della dichiarazione relativa alla volontà
di scioglimento dell'unione decorra un periodo di
tempo sufficientemente significativo prima che
l'ufficiale di stato civile dichiari sciolta l'unione stessa
a tutti gli effetti.

Art. 1
(Unioni di fatto)
Fuori dei casi previsti dal titolo VI del libro I del
Codice civile, due persone maggiorenni, non unite in
matrimonio tra loro o con altre persone, né vincolate
ad altre persone ai sensi della presente legge,
possono stipulare un accordo con la finalità di
organizzare la loro vita in comune e costituire una
unione di fatto.
Art. 2
(Contenuto dell'accordo costitutivo)
1. L'accordo costitutivo tra due persone maggiorenni,
che sancisce la volontà di organizzare insieme la vita
comune, con l'obiettivo di assicurare reciprocamente
solidarietà, aiuto morale e materiale, deve contenere,
a pena di nullità:
a) le generalità dei contraenti e quanto altro vale a
identificarli;
b) la dichiarazione esplicita di volere costituire una
unione di fatto;
c) la dichiarazione di non essere vincolati ad altra
persona in ragione di un'altra unione di fatto o di un
matrimonio valido agli effetti civili.
2. L'accordo costitutivo può contenere disposizioni
anche di carattere patrimoniale riguardanti il periodo
di durata dell'unione di fatto, nonché il periodo
successivo alla sua cessazione.
Art. 3
(Presentazione dell' accordo costitutivo)
1. L'accordo costitutivo va presentato dai due
contraenti, alla presenza di due testimoni, al sindaco
del comune di residenza di uno dei contraenti.
2. Il sindaco o l'ufficiale di stato civile, verificata la
volontà delle parti, annota l'accordo costitutivo nel
registro dello stato civile.
Art. 4
(Successione)
1. In tema di successione, se nulla è stabilito
diversamente nell'accordo costitutivo di cui all'articolo
2, la posizione dei contraenti l'unione di fatto è
regolata dalle norme vigenti in materia di
successione del coniuge.
2. In ogni caso, in materia di successione sono fatti
salvi i diritti degli eredi legittimi di entrambi i
contraenti di una unione di fatto.
Art. 5
(Diritto all'abitazione)
1. In caso di abbandono del domicilio o di richiesta
unilaterale di scioglimento dell'unione di fatto o di
decesso di uno dei due contraenti che risulta
locatario dell'abitazione ove essi risiedono, l'altro
contraente subentra di diritto nel contratto di locazione.
2. L'unione di fatto è equiparata al nucleo familiare ai
fini della concessione di mutui ad interesse
agevolato, di contributi e di altre agevolazioni per
l'acquisto o la locazione di immobili da adibire a
prima abitazione, nonché ai fini dell'inserimento in
graduatorie per l'edilizia popolare.
Art. 6
(Lavoro e previdenza)
La condizione di contraente di una unione di fatto è
equiparata a quella di coniuge ai fini dell'applicazione
delle norme, dei contratti e delle disposizioni di legge
e di regolamento riguardanti il rapporto di lavoro e il
sistema previdenziale.
Art. 7
(Assistenza e decisioni in caso di morte)
1. In assenza di una diversa volontà espressa dal
contraente di una unione di fatto, in caso di morte o
in presenza di un riconosciuto stato di incapacità di
intendere e di volere, l'altro contraente esercita i diritti
e i doveri spettanti al coniuge in materia di assistenza
sanitaria, compresi i poteri di decisioni per quanto
attiene la donazione degli organi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche per le decisioni riguardanti la cerimonia
funebre e la sepoltura.
Art. 8
(Facilitazioni e accesso ai servizi)
Le unioni di fatto sono equiparate alle famiglie per
quanto attiene l'applicazione di norme nazionali e
regionali riguardanti le facilitazioni, i contributi e le
modalità di accesso ai servizi socio-educativi, sociosanitari
e formativi.
Art. 9
(Norme penali)
La condizione di contraente di una unione di fatto è
equiparata a quella di coniuge ai fini dell'applicazione
di norme penali e di procedura penale.
Art. 10
(Nascita di figli)
Se dai componenti di una unione di fatto nascono
figli, la loro paternità è attribuita al componente
maschio della stessa purché al momento della
nascita siano decorsi centottanta giorni dalla data di
annotazione dell'accordo di cui all'articolo 2 e, in
caso di scioglimento dell'unione, non siano decorsi
più di trecento giorni dalla dichiarazione della volontà
di scioglimento di cui all'articolo 13.
Art. 11
(Successione dei figli)
La successione dei figli nati da una unione di fatto è
regolata dalle norme vigenti in materia di
successione dei figli legittimi.
Art.12
(Modifica della regolamentazione dell'accordo costitutivo)
1. I rapporti definiti nell'accordo costitutivo dall'unione
di fatto di cui all'articolo 2 possono essere modificati
per comune volontà dei contraenti.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i contraenti
dell'unione di fatto devono redigere l'atto con il quale
modificano le precedenti disposizioni e presentarlo
all'ufficiale di stato civile del comune in cui è stato
presentato l'accordo, il quale provvede ad annotarlo
nel registro dello stato civile dandovi effetto immediato.
Art. 13
(Scioglimento dell'unione di fatto)
1. Oltre che nel caso di morte di uno o di entrambi i
suoi componenti, l'unione di fatto è sciolta per
volontà anche di un solo contraente.
2. La dichiarazione con la quale un contraente o
entrambi consensualmente manifestano la volontà di
sciogliere l'unione di fatto è presentata all'ufficiale di
stato civile del comune ove l'unione stessa è stata
annotata.
3. L'ufficiale di stato civile convoca i contraenti in una
data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo
giorno successivo alla data di presentazione della
dichiarazione di cui al comma 2.
4. Se alla data stabilita ai sensi del comma 3 almeno
uno dei due contraenti si presenta alla convocazione
dell'ufficiale di stato civile e conferma la volontà di
porre fine all'unione di fatto, questa è sciolta e se ne
dà atto nel registro dello stato civile.
5. Se nessuno dei due contraenti che hanno
presentato la dichiarazione di scioglimento si
presenta alla convocazione dell'ufficiale di stato civile
senza addurre alcun legittimo impedimento, l'unione
resta valida, e a ciascuno dei contraenti è inflitta la
sanzione amministrativa pecuniaria di 1000 euro.
Parimenti è inflitta la sanzione amministrativa
pecuniaria di 1000 euro al contraente che ha
presentato dichiarazione di scioglimento e non si è
presentato senza addurre alcun legittimo
impedimento alla convocazione dell'ufficiale di stato
civile.
Art. 14
(Decorrenza degli effetti dello scioglimento)
Nei casi previsti dall'articolo 13 l'unione di fatto si
considera sciolta ad ogni effetto a decorrere dal
giorno in cui uno o entrambi i contraenti hanno
presentato all'ufficiale di stato civile la dichiarazione
relativa alla volontà dello scioglimento.
Art. 15
(Obblighi successivi allo scioglimento dell'unione di fatto)
I rapporti tra coloro che hanno sciolto un'unione di
fatto sono regolati, successivamente allo
scioglimento, in conformità all'accordo costitutivo
dell'unione stessa o alle modifiche all'accordo
intervenute successivamente. In mancanza di
specifiche espressioni di volontà contenute
nell'accordo costitutivo non derivano, per l'effetto
della sola esistenza dell'unione di fatto, obblighi
patrimoniali e non patrimoniali per alcuno dei
contraenti.
Art. 16
(Disposizioni in materia fiscale)
Gli atti, i documenti e i provvedimenti, anche
giudiziari, assunti in applicazione della presente
legge sono esenti da imposte di bollo, di registro e da
ogni altra forma di imposizione fiscale.