28 gennaio, 2008

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI PER LA REGIONE UMBRIA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE

Disposizioni per la promozione e la tutela della famiglia

Art. 1 - Principi e finalità
1. La Regione Umbria, in osservanza dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione e al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti negli articoli 12 e 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, riconosce la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna quale nucleo fondante della società e quale soggetto sociale e politicamente rilevante a pieno titolo. E’ parimenti considerato famiglia il nucleo formato da persone unite da vincoli di parentela o di affinità

2. La famiglia costituisce l’ambito fondamentale di riferimento per tutti gli interventi, pubblici e privati, inerenti la salute, l’assistenza, l’educazione e la sicurezza sociale.
3. La Regione promuove un’organica ed integrata politica di supporto al nucleo familiare al fine di sostenere la famiglia nello svolgimento delle sue funzioni sociali. In particolare le politiche predisposte dalla Regione sono finalizzate a:
a) favorire il mantenimento e lo sviluppo di uno stretto rapporto tra le generazioni nelle diverse forme in cui esso si può realizzare;
b) implementare specifici interventi in favore di situazioni di particolare disagio causate da problemi economici o dalla presenza di persone prive di autonomia fisica e/o psichica;
c) favorire la conciliazione delle esigenze professionali con quelle familiari;
d) riconoscere l’essenzialità del lavoro casalingo quale attività fondamentale per la vita delle famiglie e, quindi, della società.
4. La Regione tutela la vita sin dal concepimento in tutte le sue fasi, con particolare attenzione alla gestante; ai fini degli interventi previsti dalla presente legge il concepito è considerato componente della famiglia.
5. La Regione si impegna per l’attuazione delle politiche di sostegno alla famiglia al rispetto dei principi di solidarietà, sussidiarietà e reciprocità nelle relazioni familiari.
Art. 2 – Interventi per le famiglie in formazione
1. La Regione, in attuazione del disposto dell’art. 31 della Costituzione, favorisce la nascita di nuove famiglie con azioni finalizzate a facilitare il matrimonio, la procreazione e l’educazione dei figli.
2. Al fine di rendere i nubendi pienamente consapevoli della grande dignità civile del matrimonio e per prepararli adeguatamente alla conoscenza e alla condivisione dei diritti e dei doveri scaturenti dal matrimonio sia verso il coniuge che verso la prole come previsti dal vigente Codice Civile e dalle leggi complementari in materia di famiglia, la Regione e i Comuni promuovono l’istituzione di appositi corsi di preparazione al matrimonio da tenersi ad opera dei consultori pubblici o accreditati e dei Comuni, anche mediante convenzione con altri enti o strutture specializzati in materia di famiglia.
3. Per agevolare l’accesso alla prima casa la Regione
a) fornisce idonea garanzia fideiussoria alle giovani coppie che non siano in grado di fornire autonomamente garanzie agli istituti di credito per l’erogazione di mutui per l’acquisto della prima casa;
b) riconosce un finanziamento finalizzato all’abbattimento del tasso di interesse nella misura massima del 3,5 percento sui mutui all’uopo contratti;
c) assicura per la durata di cinque anni un contributo mensile per il pagamento del canone di locazione dell’abitazione coniugale in misura pari al massimo al 25 percento dell’importo dovuto. 4. Per fruire dei benefici di cui al comma 3, le coppie debbono essere sposate o comunque in procinto di sposarsi. Qualora le coppie non contraggano matrimonio entro un anno dal conseguimento del contributo, perdono il beneficio e sono tenute alla restituzione di quanto percepito. I richiedenti non devono essere proprietari di altro alloggio qualificabile adeguato ai sensi della normativa in vigore. L’alloggio, oggetto delle agevolazioni, deve possedere i seguenti requisiti:
a) non essere di lusso ai sensi della normativa vigente;
b) non avere superficie utile superiore a mq 80 da incrementarsi di mq 10 per ogni componente del nucleo familiare.
5. Con esclusione delle esigenze legate all’acquisto della prima casa o alla locazione della casa coniugale di cui al comma 3, per favorire l’erogazione di finanziamenti alle “famiglie in formazione”, così come definite dal comma 5, la Regione riconosce un contributo, per l’abbattimento dei tassi di interesse fino a raggiungere un tasso massimo pari al 2 percento in meno dell’indice EURIBOR, sui prestiti fino a euro 30.000,00 erogati alle “famiglie in formazione” per soddisfare le esigenze familiari collegate o conseguenti al matrimonio, opportunamente documentate.
6. Ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dal presente articolo per “famiglie in formazione” si intendono quelle che:
a) contraggano matrimonio entro un anno dall’approvazione del provvedimento di assegnazione o lo abbiano contratto da non più di cinque anni dalla domanda di assegnazione del beneficio
b) conseguono un reddito annuo complessivo non superiore a euro 50.000,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
7. Ai fini dell’attuazione delle norme previste dal presente articolo per “reddito complessivo” si intende la sommatoria del reddito imponibile annuo dei due nubendi o del nucleo familiare diminuito di euro 8000 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT per ogni figlio a carico nato, concepito o in affido a tempo pieno alla data della presentazione della domanda per l’accesso ai benefici previsti dal presente articolo e diminuito di euro 15000 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT per ogni figlio che si trovi in stato di handicap così come definito dalla normativa di riferimento.
8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con altre provvidenze previste dallo Stato, dalla Regione, da altre Pubbliche Amministrazioni e da soggetti privati.
9. La Giunta regionale determina con cadenza semestrale le modalità operative necessarie a dare attuazione alle misure previste dal presente articolo ed in particolare procede a:
a) individuare eventuali limiti per la cumulabilità delle provvidenze di cui al presente articolo;
b) precisare le categorie di spese ammissibili al finanziamento di cui al comma 4, nonché determinare le modalità per la documentazione delle stesse;
c) determinare le procedure ai fini dell’accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal presente articolo.
Art. 3 - Tutela della maternità e della vita umana
1. La Regione tutela la maternità, incoraggia l’educazione alla paternità e maternità responsabili e sostiene il diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale, favorendo interventi finalizzati a: a) prevenire le difficoltà che possano indurre all'interruzione di gravidanza con aiuti economici o fornendo ospitalità alla madre presso famiglie o case alloggio;
b) assicurare la continuità dell'assistenza dall'inizio della gravidanza fino all'allattamento;
c) favorire un nuovo rapporto tra partorienti e istituzioni socio-sanitarie, affinché il parto e il puerperio siano vissuti con adeguata serenità;
d) assicurare al bambino anche in ambito ospedaliero, la continuità del rapporto familiare affettivo
e) potenziare l’attività di consultori pubblici e accreditati, favorendo e sostenendo nel contempo mediante convenzioni l’attività delle formazioni sociali di base e delle associazioni del volontariato, al fine di perseguire l’effettiva e completa attuazione degli articoli 1, 2 e 4 della legge 194/78, contribuendo in special modo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza.
f) favorisce mediante i consultori pubblici e accreditati e mediante convenzioni con associazioni o altri enti del settore l’educazione alla maternità e paternità responsabili mediante appositi percorsi formativi.
2. Per combattere il gravissimo fenomeno della interruzione di gravidanza per motivi economici la Regione destina ogni anno almeno il 2 percento del Fondo regionale per la famiglia da utilizzarsi specificamente per finanziare i consultori pubblici e accreditati e i Centri di Aiuto alla Vita (CAV) al fine di prevenire l’interruzione volontaria della gravidanza, principalmente fornendo concreto e durevole aiuto economico alle madri o alle famiglie che decidano di accogliere la vita nascente.
3. La Giunta regionale determina tassativamente entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge i requisiti e i limiti di reddito necessari per accedere a tali benefici, stabilendo le modalità di erogazione che dovrà avvenire unicamente attraverso i consultori pubblici e accreditati e i Centri di Aiuto alla Vita (CAV) già esistenti in Umbria alla data dell’entrata in vigore della presente legge regionale o successivamente accreditati con apposita procedura.
4. In ogni caso, al fine di promuovere l’incremento delle nuove generazioni, la Regione eroga con effetto immediato un bonus una tantum di 1.000 euro per ogni nuovo nato.
5. Le aziende ospedaliere e le aziende unità sanitarie locali, per meglio consentire un approccio sereno alla gestazione e all’accoglienza dei nuovi nati, potenziano i corsi di preparazione al parto al fine di offrire alle donne appropriate informazioni sulla gravidanza, nei suoi aspetti psico-fisici, sul parto e sull'allattamento.
6. Allo stesso scopo l'Assessore per la sanità definisce un programma di interventi riguardanti:
a) la difesa delle gestanti nei luoghi di lavoro per prevenire il rischio di esposizione a sostanze tossiche, radiazioni ionizzanti o variazioni di pressione;
b) l'assistenza durante la gravidanza, a scadenze programmate;
c) la dispensazione con spese a carico della sanità regionale di idonee terapie anti dolore per le partorienti;
d) la predisposizione del servizio di parto a domicilio per le gestanti che ne facciano richiesta purché siano garantite condizioni igienico sanitarie di assoluta sicurezza per la madre e per il nascituro.
7. Al fine di favorire la massima compatibilità tra lavoro e accoglienza della vita, la Regione favorisce con concreti interventi economici la creazione di asili nido aziendali da aprirsi sia presso gli uffici pubblici che presso le aziende pubbliche e private e aperti ai figli dei dipendenti in corrispondenza dell’orario di lavoro. La Regione favorisce inoltre con concreti interventi o con politiche fiscali agevolate gli uffici pubblici e le aziende pubbliche e private che assumano giovani donne in età fertile e che pratichino una contrattazione part-time per favorire i genitori nei primi tre anni di vita del figlio. Le medesime agevolazioni sono previste per le aziende che – nella contrattazione - riconoscano ai dipendenti divenuti genitori periodi di aspettativa non retribuita pari o superiore a un anno per ogni nuovo nato. E’ compito della Giunta individuare tali interventi e renderli effettivi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 4 - Sostegno alla funzione genitoriale
1. La Regione riconosce la valenza sociale della funzione educativa e formativa svolta dai genitori. A tal fine la Regione individua le modalità per sostenere i genitori o il genitore, con uno o più figli minori, il cui reddito sia ridotto al di sotto del limite stabilito dalle normative vigenti in materia in conseguenza del verificarsi di una o più delle seguenti situazioni:
a) perdita del lavoro ovvero modificazione in pejus della situazione lavorativa di uno dei genitori entro i primi otto anni di vita del bambino;
b) decesso di familiare percettore di reddito o uscita dal nucleo familiare di soggetto titolare di reddito;
c) inabilità temporanea al lavoro di lavoratore autonomo, unico titolare di reddito nell'ambito del nucleo familiare, per periodi esorbitanti la copertura assicurativa ovvero in assenza di garanzie assicurative anche individuali.
2. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di adozione di minori, affidamento preadottivo e affido familiare.
3. Qualora la situazione di cui al comma 1, lettera a), intervenga nei dodici mesi successivi all'adozione o all'affidamento preadottivo, si considerano anche i casi in cui i minori abbiano un'età compresa tra gli otto e i dodici anni.
Art. 5 - Sostegno al mantenimento dei minori
1. Al fine di tutelare la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, la Regione interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte dell’altro genitore o di altri obbligati, delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.
2. L'intervento di cui al comma 1 consiste in una prestazione monetaria di importo pari al 90 percento della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio minore.
3. Costituisce presupposto dell'intervento l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal libro III del codice di procedura civile, dalla legge fallimentare e da leggi speciali, risultante da verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato.
4. Il Servizio sociale dei Comuni esercita le funzioni amministrative di concessione ed erogazione della prestazione, nonché di controllo. Con regolamento regionale sono stabilite:
a) le modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione;
b) la decorrenza e la durata della prestazione;
c) le modalità di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione;
d) le modalità di riparto agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni dei finanziamenti necessari.
5. In caso di successivo adempimento da parte del genitore obbligato o di eventuali terzi, il beneficiario dell'intervento e' tenuto, nei limiti dell'adempimento, alla restituzione delle somme erogate, senza maggiorazione degli interessi, entro trenta giorni dal pagamento.
6. La prestazione di cui al presente articolo può essere cumulabile con altri interventi previsti dalla legge.
Art. 6 - “Carta Famiglia”
1. La Regione istituisce il beneficio denominato “Carta Famiglia”, cui è destinato almeno il 30 percento del Fondo regionale per la famiglia.
2. La Carta Famiglia attribuisce il diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di
a) tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi significativi nella vita familiare;
b) costi di beni di uso familiare – mediante convenzione regionale con produttori e distributori
c) imposte e tasse regionali e comunali;
d) spese mediche e sanitarie. Con la Carta Famiglia si stabilisce il diritto e l’entità di tali agevolazioni, computata sulla base dei redditi del nucleo familiare computati secondo le modalità di cui all’art. 2 comma 6 lett. b) e comma 7 della presente legge, con particolare riguardo alle famiglie numerose, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria.
3. Con regolamento regionale da emanarsi tassativamente entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono determinate le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta Famiglia, le modalità di intervento per le agevolazioni su imposte e tasse, le percentuali di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe nonché le modalità di riparto ai Comuni dei finanziamenti necessari.
4. La Giunta regionale definisce - nei termini tassativi di cui al precedente comma - le linee guida per la stipulazione di convenzioni tra Comuni e soggetti pubblici e privati che forniscono i beni e servizi di cui al comma 2, determinando i limiti di spesa per ogni nucleo familiare con riguardo all’acquisto di beni, e le condizioni e le modalità di parziale o totale rimborso, prevedendo in ogni caso agevolazioni fiscali per i soggetti privati contraenti. Le agevolazioni e le riduzioni relative a tariffe, tasse, imposte e spese mediche o sanitarie – senza tetto massimo di spesa - sono commisurate al reddito familiare calcolato secondo i criteri di cui all’art. 2 comma 6 e 7 della presente legge.
Art. 7 - Sostegno alla solidarietà, alle adozioni e all'affidamento familiare
1. La Regione interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore in difficoltà nella famiglia di origine.
2. Al fine di garantire la salvaguardia dei minori stranieri in situazione di abbandono e la tutela del diritto dei minori alla famiglia, la Regione, in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), fornisce assistenza e sostegno alle famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione:
a) sostiene l'attività dei consultori familiari pubblici e accreditati e in particolare delle strutture pubbliche o private e delle associazioni dedicate alle adozioni, anche attraverso l'emanazione di apposite linee guida operative;
b) sostiene le famiglie nelle spese derivanti dalle procedure di adozione internazionale;
c) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;
d) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra servizi e scuola ai fini di un migliore inserimento dei minori nelle famiglie e nel contesto sociale, nonché ai fini della prevenzione dei fallimenti adottivi.
4. Al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazione di difficoltà o di abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia, la Regione:
a) sostiene l'attività dei consultori familiari pubblici e accreditati e di tutti gli altri enti interessati in merito agli adempimenti previsti dalle vigenti leggi in materia di adozione o affido di minori italiani;
b) sostiene le adozioni dei minori italiani e stranieri di età superiore ai 12 anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge- quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in attuazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, della legge 184/1983 e successive modifiche;
c) sostiene e promuove l'affido familiare, anche attraverso l'emanazione di specifiche linee guida. 5. L'Assessorato competente può concedere contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute dalla famiglia adottiva per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale.
6. Con provvedimenti da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge l’Assessorato competente determina i criteri e le modalità attuativi della compartecipazione finanziaria di cui al comma 1.
Art. 8 - Libertà di educazione e diritto allo studio
1. La Regione riconosce, garantisce e tutela la libertà di educazione e la libera scelta della scuola per i figli da parte delle famiglie. Nel rispetto dei diritti della famiglia e al fine di prevenire i processi di disadattamento dei minori, i servizi socio-educativi per la prima infanzia prevedono modalità organizzative flessibili per rispondere alle esigenze delle famiglie, con particolare attenzione a quelle numerose.

2. La Regione favorisce con idonee provvidenze le forme di associazionismo e di autogestione dei genitori ed educatori come modalità idonea a garantire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alle scelte educative proposte dalla scuola frequentata dai loro figli e alla realizzazione della politica regionale scolastica e familiare.
3. Nella definizione degli strumenti attuativi per assicurare un effettivo diritto allo studio, al fine di favorire il superamento delle limitazioni derivanti da condizioni di disagio economico, la Regione destina ogni anno almeno il 20 percento del Fondo regionale per la famiglia, istituendo tra l'altro:
a) buoni scuola alle famiglie, senza limiti di reddito, finalizzati all'abbattimento in misura almeno pari al 75 percento delle spese sostenute per la frequenza di asili nido e scuole materne pubbliche o accreditate e per scuole primarie e secondarie, statali e non statali, purchè paritarie e accreditate, in modo da rendere effettiva e concreta la libertà di scelta delle famiglie riguardo al percorso scolastico dei figli;
b) contributi per progetti destinati alla prevenzione e recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica e universitaria anche ad integrazione di quanto già previsto dalla vigente normativa regionali sul diritto allo studio; c) contributi pari almeno al 40 percento per le spese di trasporto scolastico dei figli e per l’acquisto dei libri di testo e del materiale didattico, ivi compresi i supporti informatici.
Art. 9 - Genitori di giorno o asili familiari
1. Per "genitore di giorno" s'intende una persona in possesso di un'esperienza abilitante, conseguita attraverso la personale esperienza della maternità o della paternità o attraverso appositi percorsi formativi, che durante il giorno assista e contribuisca ad educare, fornendo le cure familiari nel proprio domicilio, uno o più minori appartenenti ad altri nuclei familiari di età compresa da 6 mesi a 6 anni.
2. Le associazioni di solidarietà familiare e gli enti di privato sociale ONLUS che abbiano maturato esperienza di sostegno alle responsabilità genitoriali possono promuovere l'esperienza dei genitori di giorno, fornire loro la necessaria preparazione o integrare quella già posseduta, assisterli sul piano amministrativo e tecnico, garantire la continuità della presa in cura del minore nel caso di malattia o impedimento, fornire le necessarie consulenze in campo psico-pedagogico, assumere gli oneri derivanti dalle coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e provvedere alla fornitura dei beni strumentali o di consumo necessari allo svolgimento del servizio.
3. Il genitore di giorno svolge la propria attività ricevendo adeguato compenso. La Regione e famiglie degli utenti versano alle associazioni ed alle organizzazioni di cui al comma 2 un corrispettivo per il servizio ricevuto determinato in misura da consentire la copertura dei costi necessari al suo mantenimento.
4. I Comuni possono erogare alle famiglie, secondo livelli di reddito e criteri di attribuzione predeterminati che tengano conto dei criteri individuati dall’art. 2 comma 6 lett. b e comma 7 della presente legge, vaucher spendibili presso le associazioni e gli enti di cui al comma 2, accreditati presso la stessa amministrazione comunale mediante stipula di apposita convenzione. L'accreditamento è effettuato per tutte le associazioni e gli enti di cui al comma 2 aventi i requisiti previsti dalla presente legge.
5. Le convenzioni, di cui al comma 4, prevedono:
a) la determinazione del corrispettivo relativo al servizio ricevuto in conformità a quanto stabilito al comma 3;
b) le procedure e le modalità d'integrazione tra i servizi pubblici all'infanzia, i servizi socio-assistenziali ed i servizi delle madri di giorno;
c) gli standard minimi di esperienza o formazione abilitante per lo svolgimento del servizio da parte del genitore di giorno;
d) le modalità di verifica periodica della qualità del servizio.
Art. 10 – Lavoro endofamiliare
1.
In ottemperanza agli articoli 1, 35, 36, 37 e 38 della Costituzione che riconoscono la tutela del lavoro in tutte le sue manifestazioni, la Regione Umbria considera il lavoro endofamiliare come attività essenziale per la vita delle famiglie e della società tutta.
2. Per lavoro endofamiliare si intende il lavoro di cura non retribuito derivante da responsabilità familiari svolto all’interno del nucleo familiare e per l’educazione dei figli e dei minori presenti nel nucleo o per la cura ed il sostegno dei membri della famiglia in situazione di non autosufficienza. 3. A tutela del lavoro endofamiliare la Regione promuove: -
a) interventi finalizzati a favorire la copertura assicurativa dei rischi infortunistici derivanti dal lavoro endofamiliare anche integrando altre forme di assicurazione erogate da Enti statali o regionali; -
b) forme di associazionismo, nell’ambito della legislazione in tema di volontariato, atte a favorire iniziative di mutuo aiuto e momenti di alleggerimento del lavoro domestico.
4. Ai fini degli interventi di cui al precedente comma 3 la Regione istituisce l’albo regionale dei lavoratori endofamiliari. L’iscrizione all’albo è volontaria. Per l’iscrizione è necessario possedere i seguenti requisiti: - essere residenti in uno dei comuni della Regione Umbria -svolgere da almeno un anno all’interno della propria famiglia le attività di cui al comma 2 del presente articolo; - avere un’età non inferiore a 18 anni.
5. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede a disciplinare le modalità per la gestione dell’albo regionale di cui al comma 4 del presente articolo. 6. Ai fini degli interventi di cui alla lettera a) del comma 3 è riconosciuta un’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da malattia o dagli infortuni domestici a favore delle persone iscritte all’albo di cui al comma 4.
7. Detta indennità è stabilita in 40 euro giornalieri rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e non è cumulabile con altre prestazioni o trattamenti previdenziali analoghi.
8. L’indennità in esame viene erogata dal quinto giorno d’inabilità e fino alla guarigione clinica accertata e comunque per non più di sei mesi nel corso di uno stesso anno solare.
9. E’ demandato alla Giunta regionale l’adozione degli atti amministrativi necessari al conferimento, alla gestione e alla rendicontazione dell’indennità in argomento.
10. La Regione promuove iniziative volte a favorire l’ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro dei membri della famiglia che a motivo degli impegni di lavoro in ambito familiare, rivolti a minori o a soggetti non autosufficienti, non avevano iniziato o avevano interrotto l’attività lavorativa.
11. Dette iniziative consistono in:
a) attività sistematica d’informazione delle opportunità occupazionali esistenti anche per mezzo dei Comuni e degli Uffici del lavoro;
b) speciali programmi formativi finalizzati al rientro nel mercato del lavoro;
c) riconoscimento di adeguata riserva di posti nei percorsi di formazione professionale nella Regione.
Art. 11 – Interventi per le famiglie con anziani e per l’assistenza domiciliare dei malati anche terminali
1. La Regione riconosce l’importanza personale e sociale dei rapporti intergenerazionali, valorizza la convivenza della persona anziana con i familiari e sostiene opportunamente questi ultimi, stimolando ogni possibilità di integrazione. Protegge la vita umana fino al suo termine naturale con adeguati interventi che tutelino la persona ammalata anche nelle fasi terminali della sua esistenza, nel rispetto della sua dignità e favorendo sempre – ove possibile - la sua permanenza presso il nucleo familiare
2. A tal fine, la Regione predispone:
a) nei due capoluoghi di Provincia, la creazione di un “Servizio assistenza anziani”, quale soggetto in ordine agli aspetti informativi per i diritti, i servizi disponibili e le iniziative associative o di volontariato inerenti le persone anziane e le loro famiglie;
b) presso ogni ASL e Azienda ospedaliera, la valorizzazione di unità multidisciplinari (Unità di valutazione geriatrica - UVG), capaci di valutare congiuntamente le necessità sanitarie e quelle sociali delle famiglie con anziani. Tali unità, si avvalgono di strutture pluriprofessionali, con funzioni di consulenza, ossia di orientamento diagnostico, per gli anziani e le loro famiglie. Le UVG svolgono diagnosi integrate, prospettando le diverse soluzioni possibili, dati i vincoli e le risorse esistenti; intervengono obbligatoriamente in presenza di richieste di ricovero presso istituti per anziani, al fine di valutare soluzioni alternative o facilitare le famiglie nell’individuazione delle strutture più idonee; svolgono funzioni di supporto psicologico e formativo a favore degli stessi familiari che si occupano degli anziani.
c) programmi finalizzati al sostenimento delle funzioni di cura svolte dalle famiglie nei confronti dell’anziano, attraverso due strumenti:
1. l’istituzione di assegni di cura – indipendentemente dal reddito - in favore delle famiglie che accudiscono in casa anziani ritenuti non autosufficienti dalle suddette UVG;
2. il potenziamento degli interventi di assistenza domiciliare e di ricovero e/o assistenza diurna, finalizzati ad alleviare momentaneamente la famiglia.
d) attività per potenziare il volontariato degli anziani, specie nella forma del volontariato intergenerazionale.
e) interventi per accompagnare in modo adeguato e nel rispetto della dignità umana le fasi terminali della vita, favorendo in particolar modo anche mediante convenzioni con associazioni del settore - la predisposizione a domicilio della terapia del dolore e di tutti gli adeguati strumenti medici e gli interventi di personale specializzato, con spese a carico della Regione, indipendentemente dal reddito, secondo modalità da individuarsi ad opera della Giunta regionale tassativamente entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 12 – Interventi in situazioni di particolare disagio
1. La Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti competenti in campo socio-assistenziale, promuovono forme di sostegno in servizi, in natura ed in denaro, per fronteggiare situazioni di particolare disagio sociale e relazionale.
2. Sono considerate tali le situazioni in cui sia presente all’interno del nucleo familiare almeno una persona con gravi problematiche sanitarie, psichiatriche, di tossicodipendenza, di grave emarginazione sociale.
3. A tal fine, sono concessi prestiti sull’onore consistenti in contributi da restituire secondo piani di rimborso concordati, senza interesse a carico del mutuatario, per il finanziamento delle spese inerenti alle situazioni di disagio di cui al comma 2, e a favore delle famiglie il cui reddito complessivo netto non superi le soglie indicate dall’art. 2 commi 6 e 7 della presente legge.
4. I contributi di cui al comma 3 sono erogati per una durata non superiore ai 3 anni e commisurati ad un importo massimo di euro 10.000 rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
5. L’Assessorato competente deve inoltre prevedere forme di sostegno economico a favore di chi volontariamente rinuncia ad un’attività lavorativa per provvedere all’assistenza di familiari la cui situazione richiederebbe altrimenti il ricovero.
6. La Regione promuove la stipula di accordi fra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro ai fini della previsione nei contratti di lavoro di clausole che – oltre a quanto già previsto dall’art. 7 della presente legge - consentano, senza perdita del posto di lavoro, sospensioni dal servizio per motivi di assistenza domiciliare a familiari o che consentano l’adeguamento della prestazione lavorativa alle suddette situazioni di disagio familiare.
7. La Regione finanzia o supporta l’apertura di strutture residenziali finalizzate all’accoglienza temporanea di vittime di violenza, gestanti in difficoltà nella prosecuzione della gravidanza, e ogni altra forma di disagio familiare per la quale si renda necessaria ed opportuna la suddetta accoglienza.
8. Per le finalità di cui al comma precedente, la Regione sostiene le forme di accoglienza realizzate per scopi di solidarietà sociali da singole famiglie o all’interno di comunità di privato sociale.
Art. 13 – Servizi per le famiglie
1. I servizi sociali, assistenziali e sanitari erogati in ambito regionale si ispirano ai seguenti principi:
a) riconoscimento della famiglia come soggetto unitario ed autonomo di riferimento per l’erogazione dei servizi pubblici:
b) eliminazione di qualsiasi disposizione penalizzante o discriminante la famiglia in relazione all’accesso ai servizi pubblici;
c) agevolazione della domiciliazione dei servizi di assistenza della persona all’interno del suo nucleo familiare ogni qual volta ciò sia possibile, con il sostegno dei servizi esterni.
2. La Regione promuove con idonee provvidenze tutte le forme di solidarietà, tanto di tipo individuale che associativo o cooperativo, con particolare attenzione a quelle a base familiare, riconoscendone la funzione di utilità sociale.
3. La Regione e gli altri enti competenti in campo socio-assistenziale, in collaborazione con le associazioni di privato sociale, di volontariato, dell’associazionismo familiare e con le cooperative sociali, favoriscono la ricerca di baby sitter e di badanti, attraverso la predisposizione presso ogni Comune di un elenco di persone disponibili allo svolgimento di tali professioni e debitamente formate.
4. La Regione, nell’ambito delle strutture di consulenza familiare sia pubbliche che accreditate, istituisce – anche mediante apposite convenzioni - un servizio di informazione-formazione sulla vita di coppia e di famiglia che operi per la promozione relazionale, educativa, culturale e sanitaria della famiglia. La suddetta attività di consulenza familiare è predisposta anche a favore di singoli o coppie che intendano formare una famiglia, secondo quanto già previsto all’art. 2 comma 2 della presente legge.
5. La Regione riconosce e valorizza con idonee provvidenze le strutture di assistenza, sostegno e consulenza familiare del privato sociale e dell’associazionismo familiare, assumendo, in misura corrispondente alla loro qualità e quantità, i costi dei servizi mediante apposite convenzioni, anche attraverso il Fondo regionale per la famiglia di cui all’art. 15.
6. In attuazione degli obiettivi previsti dalla presente legge, nell’ambito della definizione dei piani formativi rivolti ai dipendenti pubblici, la Regione organizza corsi di aggiornamento del personale di tutti gli enti la cui attività inerisce direttamente o indirettamente situazioni familiari.
7. La Regione, al fine di tutelare il valore dell’unità familiare e considerando che la separazione dei coniugi, il divorzio o comunque il venir meno dell’armonia familiare sono causa diretta di gravi disagi economici e sociali sia per i coniugi che – ancor più – per la prole, specialmente se in tenera età, promuove, anche mediante le modalità previste dai precedenti commi 4 e 5, idonei percorsi gratuiti di sostegno alla crisi di coppia che abbiano come finalità – nel rispetto della libertà dei coniugi – la bonaria ricomposizione delle controversie familiari ovvero – solo quando la situazione non sia altrimenti sanabile, percorsi di mediazione familiare con l’obbiettivo di abbattere la conflittualità nella fase della separazione o del divorzio.
8. A tal fine i programmi didattici dei corsi di aggiornamento di cui al comma 6 sono orientati a sviluppare lo studio del disagio familiare e le modalità di trattamento e di sostegno utili a ricomporre le crisi familiari tutelando per quanto possibile l’integrità del nucleo familiare stesso.
Art. 14 - Volontariato e associazionismo per i servizi alla famiglia

1. La Regione riconosce le organizzazioni dell’associazionismo e del volontariato i cui scopi sociali coincidano, in tutto o in parte, con quelli previsti dalla presente legge in quanto espressione del diritto di libertà di associazione previsto dall’articolo 18 della Costituzione.
2. La Regione individua nelle famiglie e nelle organizzazioni di volontariato per la famiglia una forma autonoma e originaria di soggettività sociale.
3. Nella disciplina delle forme di volontariato familiare la Regione sviluppa sistemi di collaborazione con le famiglie e con le organizzazioni di volontariato per la famiglia basati sulla sussidiarietà, solidarietà e simmetricità.
4. Nell’attività di pianificazione e programmazione degli strumenti d’intervento di carattere socio-assistenziale ed educativo la Regione si impegna a garantire l’informazione e la collaborazione delle organizzazioni dell’associazionismo e del volontariato.
5. La Regione nella definizione dei piani di formazione professionale, nel rispetto della normativa regionale in materia di formazione professionale, favorisce la previsione di iniziative precipuamente indirizzate ai soggetti che operano per la realizzazione dei fini stabiliti dalla presente legge.
Art. 15 – Fondo regionale per la famiglia
1. La Regione Umbria, per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, istituisce un apposito fondo al fine di contribuire almeno parzialmente a gestire tutti gli interventi di sostegno economico alla famiglia indicati e previsti dalla presente legge o comunque collegati alla realizzazione della politica regionale per la famiglia, ivi compresi le varie forme di integrazione del reddito familiare, delle misure di previdenza e di sicurezza sociale.
2. Il fondo è lo strumento finanziario di promozione, di coordinamento e di sviluppo degli interventi di sostegno economico alla famiglia. Gli interventi potranno comunque essere finanziati anche oltre le previsioni del fondo attingendo agli stanziamenti previsti per le funzioni obbiettivo corrispondenti.
3. Le forme di sostegno economico alle famiglie realizzano una politica attiva e globale di sicurezza e di promozione sociale, e sono strumenti per prevenire, affrontare e rimuovere le cause di disagio personale e sociale di qualsiasi natura.
4. Per l’annualità 2009 e per ogni annualità successiva la dotazione finanziaria del Fondo regionale per la famiglia è pari al 4 percento della spesa regionale totale prevista dal bilancio di previsione per le funzioni obbiettivo.
Art. 16 – Assessorato alle Politiche Familiari e Consulta Regionale per la Famiglia
1. La Regione Umbria, al fine di dare concreta attuazione alla presente legge, istituisce l’Assessorato regionale alle Politiche Familiari, con il compito di gestione del Fondo regionale per la famiglia e di coordinamento di tutte le attività previste nella presente legge e in tutte le leggi regionali che facciano riferimento alla famiglia.
2. La Regione istituisce inoltre la Consulta regionale per la Famiglia, chiamata a:
1) esprimere pareri obbligatori al Consiglio ed alle Commissioni Consiliari su provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi che possono incidere sulla qualità della vita delle famiglie umbre.
2) esprimere pareri obbligatori alla Giunta Regionale e ai singoli Assessorati sulle direttive e sui provvedimenti di carattere programmatico e generale concernenti le materie socio-assistenziali e sanitarie o comunque riferibili all’ambito familiare
3) esprimere pareri obbligatori ai consultori pubblici e accreditati e alle aziende ASL sul contenuto dei corsi di educazione alla affettività e alla sessualità nelle scuole primarie e secondarie;
4) redigere rapporti annuali sullo stato di attuazione della presente legge e proporne opportuni aggiornamenti avvalendosi, se ritenuto opportuno, anche della collaborazione di organismi di volontariato sociale, di enti , di associazioni e di esperti che operano nel settore;
5) raccogliere dati relativi alla famiglia umbra allo scopo di monitorare e prevenire situazioni di disagio o comunque a rischio.
3. La Consulta è costituita da quindici membri così individuati:
a) quattro rappresentanti designati dalle associazioni di famiglie costituite ed operanti nell’ambito della sfera delle politiche familiari;
b) due rappresentanti designati dalle cooperative o altre formazioni di auto- organizzazione dei servizi sanitari, educativi di formazione professionale, di servizi sociali o assistenziali per le famiglie;
c) due rappresentanti designati dalle strutture private di solidarietà sociale e di volontariato iscritte nei registri regionali;
d) tre rappresentanti di cui due dei comuni ed uno delleprovince designati rispettivamente dall’ANCI e dall’UPI;
e) un rappresentante designato dal Forum per le associazioni familiari della Regione Umbria;
f) due rappresentanti designati rispettivamente dal Forum per le associazioni familiari della provincia di Perugia e di Terni;
g) due esperti di problematiche familiari designati dalle università Umbre.
4. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dal servizio regionale competente; essa si avvale dei supporti tecnici e logistici della Regione.
5. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica sino alla scadenza della legislatura nel corso della quale è stata insediata. Si provvede ad eventuali sostituzioni scegliendo nell’ambito delle designazioni iniziali.
6. Ai componenti della Consulta è riconosciuto il solo rimborso delle spese di trasporto secondo le disposizioni della normativa vigente.
Art. 17 - Disposizioni finali
1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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